Pensiamo ad esempio alla possibilità che sul titolo di proprietà acquistato esistano delle obbligazioni preesistenti, che la casa, cioè, appartenga a qualcun altro, per esempio a causa di debiti, tasse o rate di un mutuo precedente, che chi ha venduto l'immobile non ha provveduto a saldare. Esistono, in effetti, molte situazioni che rendono l'acquisto non valido, anche dopo il rogito, e quindi dopo il pagamento.
L’articolo 563 del Codice Civile prevede, infatti, che i legittimari, cui la legge riserva una quota di eredità, possano rientrare in possesso di una proprietà che in passato è stata oggetto di donazione oppure ottenerne il controvalore monetario. Per questo, quando si acquista un immobile di tale provenienza, è bene tenere presente che i legittimari, nei dieci anni successivi al decesso del donante, possono esercitare la cosiddetta azione di riduzione con l’obiettivo di far valere i propri diritti ereditari. I legittimari che non siano riusciti a soddisfare i loro diritti ereditari attraverso la riduzione, potranno esercitare l’azione di restituzione nei confronti del terzo acquirente per ottenere la restituzione del bene, o il suo controvalore, sino a vent’anni dopo la donazione (è facoltà del terzo acquirente pagare l’equivalente in denaro anziché restituirlo in natura).
Per quanto queste possibilità possano apparire alquanto improbabili, tali imprevisti sono delle possibilità concrete che possono seriamente minare il benessere e la stabilità economica di una famiglia.
Queste specifiche polizze assicurative proteggono infatti l’assicurato dai problemi legati al titolo di proprietà tali da impedirgli di godere, personalmente o commercialmente, del bene immobile oggetto di quel titolo di proprietà.
Nello specifico, a seguito di una controversia legale da parte dei legittimari che intendono rientrare in possesso del bene donato, la polizza opera:
oppure in caso di restituzione del bene al legittimario: